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Assegni di ricerca (linee guida)

NUOVE ATTIVAZIONI ASSEGNI DI RICERCA

Gli Assegni di ricerca sono attivati ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 e vengono banditi su iniziativa di un Responsabile Scientifico il cui SSD è di appartenenza al Dipartimento e su uno specifico Programma di ricerca.

Possono avere una durata massima complessiva, compresi gli eventuali rinnovi, di sei anni. A tal fine non rileva il periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca.

Il costo totale di un Assegno è di € 23.786,76 e può essere aumentato fino a € 30.922,08. Per un importo maggiore di € 23.786,76 occorre come requisito di accesso il Dottorato di ricerca.

Il Bando deve essere pubblicato oltre che sull’Albo Ufficiale di Ateneo per almeno 15 giorni sul Portale Bandi del MIUR e sul portale EURAXESS dell’Unione Europea.

Alla scadenza  del Bando viene pubblicato il Decreto di nomina della Commissione Giudicatrice dopodichè si procede con l’espletamento della selezione.

Il Consiglio designa i componenti della Commissione giudicatrice nelle persone di tre membri effettivi e un membro supplente scelti fra i professori di ruolo e ricercatori appartenenti all’area scientifica in cui sarà svolta l’attività di ricerca. Della Commissione fa parte il Responsabile della ricerca e almeno un professore di ruolo. Può essere integrata da un rappresentante dell’eventuale ente finanziatore.

La Commissione predispone il verbale della selezione in un’unica copia, con la graduatoria di merito, che viene consegnato presso la segreteria amministrativa firmato da tutti i componenti.

Il Decreto di approvazione atti viene pubblicato sull’Albo di Ateneo per una durata di 10 giorni.

Si ricorda che gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari. Le borse si avvalgono della completa esenzione del trattamento fiscale e previdenziale come previsto dalla L. 398/1988.

RINNOVI ASSEGNI DI RICERCA

Alla scadenza dell’assegno il Responsabile, dopo aver espresso un giudizio scritto sul lavoro prodotto dall’assegnista e aver  recepito la relazione finale sull’attività svolta, riunisce la Commissione al fine di proporre il rinnovo.

La richiesta di  rinnovo, viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento e deve essere inviata al Direttore  in tempi utili in modo che possa essere approvata nell’ultimo Consiglio precedente la scadenza dell’assegno.

CALENDARIO DECORRENZE ASSEGNI DI RICERCA

Modulistica

Ultimo aggiornamento

25.07.2023

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