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Borse di ricerca (linee guida)

ATTIVAZIONE BORSA DI RICERCA

Le Borse di ricerca vengono bandite su iniziativa di un Responsabile Scientifico il cui SSD è di appartenenza al Dipartimento.

I tempi per l’attivazione di una borsa sono di almeno due mesi dalla data di approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Possono essere bandite per soli titoli o per titoli e colloquio e per periodi di 6, 9, 12 mesi e rinnovate rispettando stesso periodo e stesso importo non più di due volte consecutive.

Il Bando deve essere pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo minimo 20 giorni.

Alla scadenza  del Bando viene pubblicato il Decreto di nomina della Commissione Giudicatrice dopodichè si procede con l’espletamento della selezione.

La Commissione deve essere composta dal Responsabile Scientifico e da altri due membri designati dal Consiglio di Dipartimento  tra i professori di ruolo e ricercatori dell’Università di Firenze afferenti al SSD inerente il programma della borsa e qualora sia richiesto dall’ente erogatore che finanzia la borsa, da un suo rappresentante. Deve essere inoltre indicato un membro supplente.

La Commissione predispone il verbale della selezione in un’unica copia, con la graduatoria di merito, che viene consegnato presso la segreteria amministrativa firmato da tutti i componenti.

Il Decreto di approvazione atti viene pubblicato sull’Albo di Ateneo per una durata di 15 giorni.

L’importo minimo è di € 1.000,00 mensili, mentre l’importo massimo deve essere equivalente all’importo minimo annuale di un assegno di ricerca al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista, corrispondente a € 19.367,00 . Le Borse non possono essere impegnate su fondi ATENEO.

Si ricorda che le borse non sono compatibili con assegni di ricerca, con stipendi derivanti da rapporti di lavoro subordinato presso enti pubblici o privati, con corrispettivi derivanti da incarichi di lavoro autonomo conferiti dall’Ateneo di Firenze. Sono compatibili con attività autonoma esterna all’Università di Firenze, previa autorizzazione del Responsabile della ricerca.

Le borse si avvalgono della completa esenzione del trattamento fiscale e previdenziale come previsto dalla L. 398/1988.

RINNOVI BORSE DI RICERCA

Il Responsabile Scientifico può richiedere il rinnovo della borsa alla sua scadenza per non più di due volte, mantenendo lo stesso periodo per il quale è stata attivata la borsa e lo stesso importo.

Il rinnovo viene deliberato dal Consiglio di Dipartimento. Il Responsabile deve inviare al Direttore la richiesta in tempi utili a che il rinnovo possa essere approvato nell’ultimo Consiglio precedente la scadenza della borsa.

 

Modulistica

 

Ultimo aggiornamento

25.07.2023

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